Codice Civile art. 350


INCAPACITA' ALL'UFFICIO TUTELARE

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
(Numero così modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;». Peraltro la «patria potestà» era stata sostituita con la «potestà dei genitori» in considerazione della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 aveva espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori»)
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
(Numero così modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;». Peraltro la «patria potestà» era stata sostituita con la «potestà dei genitori» in considerazione della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 aveva espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori»)
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 350"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti