Codice Civile art. 348


SCELTA DEL TUTORE

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
(Comma così modificato dall’art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.». Peraltro la «patria potestà» era stata sostituita con la «potestà dei genitori» in considerazione della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 aveva espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori»)
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
(Comma così sostituito dall’art. 57, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.»)
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.
[La tutela dei cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa.]
(Comma abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, terzo comma, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile)

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