Rilascio di copie, estratti, certificati



Ai sensi dell'art. 67 l.n. fino a che il notaio risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

La norma fissa il principio generale secondo il quale il notaio è l'unico soggetto deputato al rilascio di copie dichiarate come autentiche rispetto agli originali di cui egli medesimo è il depositario. Così anche per gli "estratti", che consistono nella copia soltanto parziale di un documento originale (si pensi all'estratto di una verbalizzazione assembleare che per altra parte si desideri omettere per esigenze di riservatezza) nonché per i "certificati", che si sostanziano nella dichiarazione da parte del pubblico ufficiale il quale da atto con forza legale piena dell'effettiva esistenza e verità di un fatto, di una situazione, del contenuto di una negoziazione.

Prosegue la disposizione vietando al notaio di far ispezionare, di consentire la lettura ovvero di rilasciare copia degli atti di ultima volontà (nonché di rilasciarne estratti e certificati) durante la vita del testatore, a meno che ciò avvenga su richiesta del testatore medesimo o di persona munita di speciale mandato in forma autentica.

La copia dichiarata autentica dal notaio possiede una speciale forza probatoria: infatti fa prova fino a querela di falso in relazione alla propria conformità rispetto all'originale. Ogni immutazione che contenesse rispetto ad esso si sostanzierebbe in una falsità o materiale ovvero ideologica. Questo ovviamente non vale per la semplice fotocopia che, quand'anche fosse stata assoggettata ad un'attività di manipolazione materiale tale da renderla difforme rispetto all'originale, in ogni caso non possiede alcuna valenza probatoria (ne discende che la relativa condotta non configura alcun reato: cfr. Cass. Pen., Sez. V, 3273/2019).

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