Cass. Pen. sez. V del 2019 numero 3273 (23/01/2019)



Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. nell'ipotesi in cui oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria.

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