Stipula dell'atto presso la sede di una delle parti. Costituisce illecito disciplinare per il notaio? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27563 del 24 ottobre 2024)

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la stipula dell’atto presso la sede di una delle parti non concreta violazione del divieto di ricorrenti prestazioni presso terzi, o organizzazioni, o studi professionali, previsto dal combinato disposto degli artt. 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913 e 31, comma 2, lett. f), del codice deontologico, atteso che la nozione di terzo è da riferire a soggetti privi di collegamento diretto con la stipulazione

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa è recarsi presso un'agenzia immobiliare o uno studio professionale in via periodica o ricorrente allo scopo di stipulare atti notarili, altra cosa è recarsi, pur frequentemente, presso la sede o la residenza di una delle parti. In tale ultimo caso non viene in considerazione la condotta disciplinarmente rilevante prevista dal codice deontologico in combinazione con l'art.147 l.n.: è questa la conclusione, del tutto condivisibile, cui è pervenuta la S.C. con la pronunzia in esame.

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