Cass. civile, sez. II del 2022 numero 3940 (08/02/2022)




In materia di responsabilità disciplinare dei notai, il dovere generale di imparzialità del notaio è violato nel caso in cui il professionista faccia ricorso all'opera di un procacciatore che induca persone a favorirlo (beneficiando della relativa attività di mediazione), risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del notaio da parte dei clienti.
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, costituisce illecito l'attribuzione ad un collaboratore – che esercita funzioni per un periodo continuativo – di un compenso irrisorio (nella specie di circa 30,00 euro mensili) in contrasto con l'esigenza di garantire un trattamento dignitoso e proporzionale alle attività svolte.

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