Attività notarile, percezione di compensi a fronte di attività da prestare gratuitamente. Illecito disciplinare. Il controvertibile caso della costituzione di SRLS. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4215 del 9 febbraio 2022)

Il notaio che offra, anche sistematicamente, la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti (o maggiori) rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, pur non ponendo in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, resta tuttavia sanzionabile disciplinarmente ove l'importo dei compensi pretesi integri una forma di illecita concorrenza.
L’art. 80 L.N. - nella sua attuale formulazione e nel mutato contesto della disciplina notarile - è tuttora idoneo a ricomprendere anche il caso che il notaio abbia percepito compensi pur dovendo svolgere l'attività professionale a titolo gratuito (come, appunto, nel caso regolato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 3, comma 3, convertito con L. n. 27 del 2012, secondo cui l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili).
Il riferimento letterale, contenuto nella disposizione, alla percezione di somme maggiori di quelle dovute non presuppone necessariamente lo svolgimento di attività professionale a titolo oneroso, né esclude che la sanzione possa essere applicata al caso in cui il notaio abbia incamerato importi totalmente indebiti allorquando - per la specifica prestazione professionale considerata non sia consentito percepire alcun corrispettivo, senza che ciò implichi il ricorso ad una non consentita interpretazione analogica della norma sanzionatoria.
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, il fatto che la compromissione del decoro e del prestigio della professione ex art. 147 lett. a), della legge n. 89 del 1913, sia stata causata da comportamenti che costituiscono a loro volta illeciti disciplinari tipizzati (nella specie, violazione dell'art. 80 della legge n. 89 del 1913, per avere il notaio percepito un compenso nella redazione di un atto costitutivo di società semplificata, attività che non consentiva di percepire alcun corrispettivo) non impedisce il concorso formale tra illeciti, essendo le norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 271) l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata è stipulato in esenzione da onorari notarili. Recita infatti testualmente il III comma della riferita disposizione "L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili"
A propria volta, a mente dell'art.80 della legge notarile, "Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito".
Prescindendo dal riferire della distinzione tra onorari, diritti e spese della prestazione notarile, è chiaro come, in materia, sia stata fatta dal legislatore una chiara scelta politica intesa, a livello teorico, a beneficiare una platea di utenti (i "giovani") che, successivamente è divenuta indifferenziata, potendo la srls essere costituita anche da "meno giovani", perdendosi così l'iniziale ratio agevolativa, ma permanendo (immotivatamente?) i benefici predetti. Va comunque rilevato che, in ogni caso, la legge ben possa giungere ad imporre a chicchessia il compimento obbligatorio di prestazioni le quali, più che "gratuite", ben possono essere qualificate come "a carico dell'erogatore", aggiungendosi alla locupletazione del fruitore, il pregiudizio economico del soggetto a carico del quale si pone il compimento di un'attività che, per poter essere prestata, comporta pur sempre l'impiego di energie lavorative e spese di struttura.
Ciò premesso, ben potrebbero porsi plurimi interrogativi sull'esatto perimetro di siffatta attività. Cosa riferire dei colloqui con i clienti? della richiesta di consulenza che, pur minima, si palesa quasi sempre necessaria nel tempo che precede la stipula dell'atto? Domande senza risposta.
Nel caso di specie al professionista che aveva richiesto, a fronte della stipulazione dell'atto costitutivo di srls, l'erogazione di un compenso, prescindendosi dall'aspetto "interno" della ripetizione dell'indebito, è stata reputata applicabile sia la sanzione di cui all'art.80 l.n., che prevede l'ipotesi specifica della percezione di somme superiori rispetto a quelle dovute (ma come poter logicamente applicare tale norma in un contesto di soppressione del sistema degli onorari "vincolati" all'esito del c.d. "decreto Bersani"?), sia quella disciplinare conseguente alla compromissione del decoro e del prestigio della professione ex art. 147 lett. a), l.n., spesso invocata per fondare l'irrogazione di sanzioni a fronte dello svilimento della professione notarile conseguente all'applicazione di onorari eccessivamente ridotti.

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