Rapporti tra notaio e agenzia immobiliare. Illecito disciplinare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3940 dell'8 febbraio 2022)

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, il dovere generale di imparzialità del notaio è violato nel caso in cui il professionista faccia ricorso all'opera di un procacciatore che induca persone a favorirlo (beneficiando della relativa attività di mediazione), risultando in tal modo alterato il momento della libera scelta del notaio da parte dei clienti.
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, costituisce illecito l'attribuzione ad un collaboratore – che esercita funzioni per un periodo continuativo – di un compenso irrisorio (nella specie di circa 30,00 euro mensili) in contrasto con l'esigenza di garantire un trattamento dignitoso e proporzionale alle attività svolte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, la S.C. aveva cassato la pronunzia del Giudice di merito che aveva escluso la violazione della norma deontologica che vieta l'indebito procacciamento di affari attraverso il collegamento del notaio con più agenzie immobiliari. Dagli elementi fattuali a disposizione risultava infatti la violazione del principio di personalità della prestazione, dal momento che il notaio fatto ricorso a plurime agenzie immobiliari, deputate ad individuare potenziali clienti e sottoporre loro i preventivi redatti dal professionista.

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