Notariato. Ricorso per Cassazione contro i provvedimenti disciplinari ammesso anche per violazione delle regole processuali. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 1415 del 18 gennaio 2019)

In tema di procedimento disciplinare al quale si applica la normativa processuale dell’articolo 26 del decreto legislativo 150/11, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare - previsto dal comma quarto di detta disposizione normativa - deve intendersi, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire una piena effettività del principio della “legalità processuale” volto alla tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ammesso anche per le violazioni processuali che “stricto iure” sono riconducibili ai vizi enucleati al n. 4) del comma primo dell’articolo 360 c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie veniva in considerazione il procedimento disciplinare intrapreso contro un notaio, al quale era stata contestata la violazione dell'obbligo di assistenza alla sede e l'inosservanza degli obblighi di personalità della prestazione. Mentre la CoReDi irrogava la sanzione della sospensione per tre mesi, la Corte d'Appello riformava il provvedimento, decisione avverso la quale il Consiglio notarile proponeva ricorso per Cassazione. Alla S.C., il cui intervento a SSUU è motivato dalla speciale rilevanza della questione a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai di cui all'art.26 del d.lgs. 2011 n.150, era deferito il tema della ammissibilità o meno della denuncia del motivo di cui al n.4 del comma I dell'art. 360 c.p.c., dal momento che il IV comma dell'art.26 del d.lgs. 2011 n.150 consente l'ammissione del ricorso per Cassazione solamente nei casi "previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'art. 360...". Le Sezioni Unite peraltro hanno interpretato la norma in senso tale da consentirne una lettura conforme alla Costituzione, che assicura la pienezza del diritto alla difesa: ammissibile pertanto il ricorso anche in relazione a violazioni processuali riconducibili ai vizi di cui all'art. 360 I comma n.4 c.p.c..

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