Cass. civile, sez. Unite del 2019 numero 1415 (18/01/2019)



In tema di procedimento disciplinare al quale si applica la normativa processuale dell’articolo 26 del decreto legislativo 150/11, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare - previsto dal comma quarto di detta disposizione normativa - deve intendersi, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire una piena effettività del principio della “legalità processuale” volto alla tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, ammesso anche per le violazioni processuali che “stricto iure” sono riconducibili ai vizi enucleati al n. 4) del comma primo dell’articolo 360 c.p.c.

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