Cass. civile, sez. II del 2022 numero 4215 (09/02/2022)



Il notaio che offra, anche sistematicamente, la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti (o maggiori) rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, pur non ponendo in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, resta tuttavia sanzionabile disciplinarmente ove l'importo dei compensi pretesi integri una forma di illecita concorrenza.
L’art. 80 L.N. - nella sua attuale formulazione e nel mutato contesto della disciplina notarile - è tuttora idoneo a ricomprendere anche il caso che il notaio abbia percepito compensi pur dovendo svolgere l'attività professionale a titolo gratuito (come, appunto, nel caso regolato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 3, comma 3, convertito con L. n. 27 del 2012, secondo cui l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili).
Il riferimento letterale, contenuto nella disposizione, alla percezione di somme maggiori di quelle dovute non presuppone necessariamente lo svolgimento di attività professionale a titolo oneroso, né esclude che la sanzione possa essere applicata al caso in cui il notaio abbia incamerato importi totalmente indebiti allorquando - per la specifica prestazione professionale considerata non sia consentito percepire alcun corrispettivo, senza che ciò implichi il ricorso ad una non consentita interpretazione analogica della norma sanzionatoria.
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, il fatto che la compromissione del decoro e del prestigio della professione ex art. 147 lett. a), della legge n. 89 del 1913, sia stata causata da comportamenti che costituiscono a loro volta illeciti disciplinari tipizzati (nella specie, violazione dell'art. 80 della legge n. 89 del 1913, per avere il notaio percepito un compenso nella redazione di un atto costitutivo di società semplificata, attività che non consentiva di percepire alcun corrispettivo) non impedisce il concorso formale tra illeciti, essendo le norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti.

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