Cass. civile, sez. I del 1996 numero 5039 (30/05/1996)


A differenza dell' assegno postdatato,che e' soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista,l' assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "iuris tantum" l' esistenza del rapporto sottostante;pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione in luogo della somma di denaro dovuta integra una violazione degli artt. 1197 e 1182 cod. civ. e non costituisce un valido mezzo di pagamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1996 numero 5039 (30/05/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti