Cass. civile, sez. III del 2003 numero 1939 (10/02/2003)


L'assegno non può essere assimilato al denaro, sotto forma di banconota, che è l'unico che ha valore solutorio, anche in assenza di una volontà del creditore. L'invio al creditore di un assegno circolare in luogo della somma di denaro, configura non solo la violazione dell'art. 1277 del Cc e dell'art. 1197 (rappresentando una datio in solutum), ma anche dell'art. 1182 del Cc (secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore), in quanto implica la sostituzione del creditore con la sede dell'istituto bancario presso cui l'assegno bancario è riscuotibile. Affinché la consegna dell'assegno circolare possa avere effetto liberatorio, occorre che vi sia in proposito il consenso del creditore.

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