Si ha patto commissorio quando il debitore risulta necessitato al trasferimento del bene in conseguenza dell'inadempimento, mentre la datio in solutum rappresenta un accordo liberamente assunto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19508 del 18 settembre 2020)

Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod.civ., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 cod.civ.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella datio in solutum non è presente quella dinamica di sostituzione del bene cauzionale rispetto al denaro dovuto a fronte della somma mutuata che è proprio del patto commissorio e che ne costituisce l'elemento critico, in quanto coartatore della volontà del debitore..

Aggiungi un commento