Cass. Civ., sez. III, n. 12324/2005. Rilevanza del consenso del creditore ai fini dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria con titoli di credito.

In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie il principio secondo cui il creditore di somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente) si fonda sul disposto dell'articolo 1277 del Cc, di carattere dispositivo, che cessa di operare: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali. Pertanto, qualora manchi il consenso del creditore, il debitore non può adempiere alla propria obbligazione pecuniaria se non con moneta avente corso legale.

Commento

E' il caso di rammentare che, stante l'operatività dell'art.1182 cod.civ., il pagamento eseguito non già con denaro, bensì a mezzo di assegno circolare, come tale riscuotibile presso l'istituto bancario emittente, sia stato reputato contrastante con le regole di cui alla norma riferita (Cass. Civ. Sez. III, 1939/03). Con la pronunzia in esame la S.C. "rincara la dose" collegando la possibilità di un valido pagamento per il tramite di assegno circolare ad un patto tra debitore e creditore derogatorio rispetto all'art.1277 cod.civ., norma cardine in tema di obbligazioni pecuniarie.

Aggiungi un commento