Permuta immobiliare e susseguente datio in solutum mercè liquidazione in denaro dell'attribuzione traslativa non eseguita. Formalismo ad substantiam actus. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17810 del 22 giugno 2021)

Inquadrata correttamente la datio in solutum come un contratto a titolo oneroso solutorio–liberatorio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, la disciplina da applicarsi allo stesso è quella generale del contratto, e ciò comporta che debba essere rispettata anche la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione.
(Pertanto, nel caso di specie, l’esistenza della controversa pattuizione (parzialmente) modificativa del precedente contratto concluso tra le parti in giudizio necessitava, ai sensi del n.1 dell’art. 1350 cod.civ., della forma scritta ad substatiam, siccome avente ad oggetto un trasferimento immobiliare. In difetto di tale indispensabile requisito, non si può ricondurre ad una valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno in sostituzione del trasferimento di un appartamento).

Commento

(di Daniele Minussi)
La fattispecie in considerazione consisteva nell'invero infrequente ipotesi di un atto permutativo deducente beni immobili il cui oggetto, per susseguente accordo non scritto delle parti, sarebbe mutato in denaro. Ma... permuta con conguaglio o dazione in pagamento? Secondo la prospettazione di una delle parti infatti l'assegno corrisposto avrebbe semplicemente rappresentato il conguaglio in denaro tra attribuzioni permutative immobiliari contrassegnate da valori divergenti. Secondo l'altra parte invece la somma portata dall'assegno avrebbe sostanziato una datio in solutum: l'originario accordo di permuta avrebbe dedotto quali attribuzioni due distinti cespiti immobiliari. Successivamente le parti si sarebbero intese nel senso di sostituire una di tali attribuzioni con una somma di denaro portata dal detto assegno. Ciò premesso, la S.C. ha radicalmente negato il presupposto logico-giuridico sottostante a tale ultima prospettazione: infatti la dazione in pagamento, in quanto comunque qualificabile in chiave di contratto avente ad oggetto nella specie diritti reali immobiliari, sarebbe stata soggetta ai requisiti formali di cui all'art. 1350 cod.civ., vale a dire della forma scritta ad substantiam. Forma, nella specie, assolutamente difettosa. Così l’assegno asseritamente versato in sostituzione dell’immobile promesso con il contratto di permuta non risulta estintivo dell’obbligazione (rectius: sostitutivo dell'attribuzione patrmoniale originariamente prevista) anche se il titolo viene incassato.

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