Cassazione Civile Sez. II 15396/2000: Il pagamento con assegno bancario non libera il debitore dall'obbligazione

Se il contratto ha per oggetto un'obbligazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento in denaro, abbia rilasciato al creditore un assegno bancario emesso in suo favore, l'eventuale consenso del creditore - desumibile dall'avere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge - non è idoneo a liberare il debitore dall'obbligazione di pagamento prevista originariamente dal contratto poichè questa, in base alla regola dettata in via genrale dal comma 1 dell'articolo 1197 del cod.civ., si estingue quando il creditore abbia effettivamente riscosso la somma portata dal titolo.

Commento

E' possibile che il creditore consenta una differente modalità di effettuazione della prestazione pecuniaria (datio in solutum). In questo caso l'effetto estintivo segue tuttavia soltanto con l'esecuzione concreta della prestazione diversa rispetto a quella dedotta in obbligazione.
In relazione a questo principio è stato deciso che l'effetto solutorio si produce, anche nell'ipotesi in cui il creditore abbia accettato la corresponsione di un assegno bancario, soltanto se e quando la somma venga effettivamente riscossa

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