Cass. Civ., sez. II, n. 1327/2004. Dazione in pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1197 Codice civile, se il creditore acconsente a che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, l'obbligazione si estingue soltanto "quando la diversa prestazione è eseguita"; quando invece la diversa prestazione sia semplicemente offerta, l'effetto solutorio non si verifica e mezzo naturale di estinzione dell'obbligazione rimane l'esecuzione della prestazione originaria.

Commento

L'efficacia estintiva della datio in solutum non può che verificarsi nel momento in cui la diversa prestazione viene materialmente eseguita. Il fatto della semplice offerta della prestazione non è, al contrario, idoneo né a produrre la predetta efficacia estintiva né a determinare la variazione dell'oggetto dell'obbligazione. Tale efficacia potrebbe sortire nel caso del raggiungimento di un vero e proprio accordo novativo, ciò che si distingue dalla predetta offerta.

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