Cass. Civ., sez. II, n. 1327/2004. Dazione in pagamento.
Ai sensi dell'articolo 1197 Codice civile, se il creditore acconsente a che il debitore si liberi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, l'obbligazione si estingue soltanto "quando la diversa prestazione è eseguita"; quando invece la diversa prestazione sia semplicemente offerta, l'effetto solutorio non si verifica e mezzo naturale di estinzione dell'obbligazione rimane l'esecuzione della prestazione originaria.