Le parti coinvolte nel fenomeno della prestazione in luogo di adempimento sono normalmente le medesime dell'originario rapporto obbligatorio.
E' tuttavia possibile che l'offerta di una diversa prestazione sia anche operata da un soggetto differente,
dando luogo ad una datio in solutum posta in essere da un terzo nota1 (es.: Tizio, padre di Caio, il quale è debitore di Sempronio della somma di euro 1000, si accorda con quest'ultimo al fine di estinguere il debito del figlio trasferendo al creditore la proprietà di un veicolo). In questo caso la volontà del debitore non è elemento perfezionativo nè requisito di efficacia del negozio di adempimento indiretto del terzo
nota2 (vale a dire del contratto di
datio in solutum concluso tra creditore e terzo).
La particolare struttura della fattispecie si manifesta considerando che, sia dal punto di vista dell'adempimento del terzo, sia da quello della prestazione in luogo di adempimento
ciò che conta è la effettiva esecuzione della prestazione. Alla concreta effettuazione di tale condotta sattisfattoria fanno infatti riferimento tanto l'art.
1180 cod. civ. quanto l'art.
1197 cod. civ.. Si badi al fatto che, tuttavia, risulta possibile che la
datio abbia ad oggetto un credito, situazione che in fatto differisce l'esito satisfattivo per il creeditore (per le conseguenze tributarie, cfr.
Cass. Civ. Sez. V, ord. 19746/2021).
Quali effetti sortirebbe l'eventuale semplice accordo tra terzo e creditore non accompagnato dall'effettiva esecuzione? Esso precluderebbe soltanto al creditore di poter legittimamente rifiutare la diversa prestazione offertagli dal terzo (o anche dal debitore originario, semprechè tale offerta intervenga entro i termini convenuti.
Note
nota1
Già Nelle Istituzioni giustinianee (3.29 pr) veniva rilevato che: " Nec... interest, quis solvat, utrum ipse qui debet an alius pro eo " (né importa chi sia a pagare, se lo stesso che è obbligato o un altro per lui).
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Analogamente Bianca,
Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 440.
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