Obbligazioni delle parti, garanzie (leasing)



La disciplina del contratto di leasing e la modulazione delle condotte obbligatorie concretamente facenti capo alle parti viene affidata alle specifiche condizioni contrattuali minuziosamente disciplinate dai formulari predisposti dagli istituti di credito che esercitano la relativa attività.

Obbligazione fondamentale per l'utilizzatore è quella relativa al pagamento dei canoni periodici. Una volta ricevuto il bene (per lo più avente natura produttiva) oggetto del contratto in consegna, cotui è altresì tenuto a conservarlo in stato di manutenzione ottimale, dando pronto avviso al concedente di qualsiasi evento che possa costituire un pregiudizio per la conservazione e l'efficienza dello stesso. Poichè il bene è di proprietà del concedente, ma l'utilizzatore na ha la piena disponibilità materiale, quest'ultimo dovrà rivalere il primo in relazione a qualsivoglia ipotesi di responsabilità risarcitoria per danni cagionati a terzi dei quali il concedente sia chiamato a rispondere nota1. Inversamente l'utilizzatore ben potrà dirsi legittimato a proporre azioni di risarcimento nei confronti di terzi che abbiano a danneggiare il bene (Cass. Civ., Sez.III, 534/11).
Eventuali spese legalmente sostenute dal concedente faranno carico all'utilizzatore. Spesso il contratto contiene clausole che pongono ad esclusivo carico dell'utilizzatore i rischi della mancata o tardiva consegna del bene. Costui non avrebbe pertanto la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni ovvero di domandare la risoluzione del contratto. Tali pattuizioni sono state tuttavia reputate inefficaci (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16235/11). A fronte della mancata consegna del bene da parte del fornitore, ben potrebbe pertanto l'utilizzatore svolgere nei confronti del concedente l'eccezione di cui all'art. 1463 cod.civ. allo scopo di paralizzare le pretese di quest'ultimo al pagamento dei canoni (Cass. Civ. Sez. III, 19657/04; Cass. Civ. Sez. III, 8218/04). In senso opposto invece è a dirsi con riferimento all'evento del perimento della res (quand'anche dipendente da caso fortuito). Il relativo rischio grava infatti esclusivamente sull'utilizzatore, che non potrà opporlo al concedente. Tale aspetto del leasing finanziario lo avvicina alla vendita con patto di riservato dominio nota2. Non è inoltre da escludersi che, in omaggio al principio generale consistente nell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nel corso del contratto (art. 1375 cod.civ. ), debbano far carico all'utilizzatore obbligazioni di carattere accessorio (quali ad es. quella di fornire al concedente la documentazione necessaria per provvedere all'annotazione della perdita di possesso di un veicolo rubato: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 14605/04). Più in generale l'obbligo di cooperazione e collaborazione tra concedente ed utilizzatore deve reputarsi reciproco (Cass. Civ. Sez. III, 12279/04).

Obbligazione fondamentale per il concedente è quella di procurarsi la proprietà del bene indicato dall'utilizzatore facendone acquisto da un fornitore terzo. Ciò è funzionale alla successiva consegna all'utilizzatore stesso, così da far conseguire a costui il godimento del bene secondo le modalità convenute. Giova mettere a fuoco la dinamica del trasferimento della detenzione della res: assai frequentemente infatti tale passaggio non si verifica fisicamente "a catena" nel modo sopra descritto, avendo luogo direttamente dall'originario proprietario all'utilizzatore. Così se Tizio ha indicato al concedente il tipo di macchinario industriale che gli serve, il fornitore provvederà a consegnarlo immediatamente all'utilizzatore stesso, senza farlo transitare nelle mani del concedente (spesso un istituto di credito che certamente sarebbe nell'imbarazzo di accogliere beni strumentali senza disporre di locali o ricoveri adeguati). V'è tuttavia di più: in tal modo è posta fuori gioco ogni possibilità di rendere operativa a carico del concedente la disciplina della garanzia per i vizi della cosa (artt. 1490 e ss. cod.civ.), o quella relativa alla mancanza delle qualità promesse (art. 1497 cod.civ. ), quanto non addirittura con riferimento alla tematica dell' aliud pro alio. Pertanto i vizi dovranno essere denunciati direttamente dall'utilizzatore al fornitore entro i termini di legge. L'esercizio della relativa azione avrà luogo direttamente dall'utilizzatore contro il fornitore. Della vicenda dovrà semplicemente essere dato avviso al concedente nota3. Venendo in considerazione beni immobili, per lo più il meccanismo della doppia consegna viene invece conservato, ma "spiritualizzato". Poichè nel corso dell'atto traslativo della proprietà intervengono sia il concedente (quale acquirente), sia l'utilizzatore, il quale dichiara di aver operato la scelta del bene assumendone la detenzione, si è soliti dar conto del doppio passaggio della disponibilità materiale del bene addirittura predisponendo due distinti moduli di cessione di fabbricato. Il primo per dar conto della consegna del bene dal proprietario venditore al concedente, il secondo che riflette la consegna dal concedente all'utilizzatore.

Diversamente si atteggia la garanzia per l'evizione (artt. 1483 e ss. cod.civ.). A differenza di quanto si può constatare in tema di garanzia per i vizi, legati ad un aspetto materiale della cosa (che in un certo senso è, sotto tale aspetto, sotto il diretto controllo dell'utilizzatore), il fatto evizionale investe una qualità giuridica del bene. Tale qualità coinvolge il concedente in maniera intrinseca. Per tale motivo il concedente, indipendentemente da specifiche pattuizioni, non può non essere tenuto a prestare garanzia all'utilizzatore con riferimento alle eventuali molestie di terzi i quali assumano di vantare diritti sulla cosa. Si consideri, in tema di locazione, il modo di disporre dell'art. 1585 cod.civ nota4.

Quanto agli aspetti legati alla concreta fruizione dei beni oggetto del contratto, con speciale riferimento alla conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'utilizzo di macchinario industriale, è il caso di sottolinearne la possibile rilevanza penalistica. Da questo punto di vista la Legge 178/1983, nell'interpretare la normativa antinfortunistica di cui all'art. 7 D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, ha precisato che, nell'ipotesi di vendita, locazione, noleggio o concessione in uso di macchine ed apparecchi non conformi alla normativa antinfortunistica, la responsabilità penale è posta a carico della società concedente soltanto nel caso in cui il bene non sia accompagnato dalle dichiarazioni di conformità e dalle omologazioni previste dalla legge nota5.

Può l'utilizzatore costituire diritti reali a carico del bene oggetto della locazione finanziaria? Una risposta negativa si impone: unico soggetto legittimato a tanto è indubbiamente il proprietario concedente. Ciò non esclude che possa essere configurata in capo all'utilizzatore una responsabilità di tipo precontrattuale in relazione a trattative che avesse intrattenuto con terzi ed aventi ad oggetto la costituzione di un diritto reale (come ad esempio una servitù). La S.C. ha avuto modo di precisare come la somma delle facoltà che concretamente valgono a caratterizzare la posizione dell'utilizzatore è in concreto tale da configurare una sorta di dominium utile, sufficiente a fondare una richiesta risarcitoria da parte di chi avesse fatto affidamento sul buon esito della trattativa (Cass. Civ., Sez. III, 3362/2014).

Note

nota1

Buonocore, Il contratto di leasing, in I contratti d'impresa, Milano, 1993, p.1478; De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p.221.
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nota2

Il concedente assume infatti soltanto il rischio "finanziario" dell'operazione, mentre appare conforme sia all'equilibrio economico, sia alla realtà della contrattazione che il rischio del perimento del bene venga sostenuto dall'utilizzatore (Ferrarini, La locazione finanziaria, in Tratt. di dir.priv., dir. da Rescigno, Torino, 1984, p.11). D'altronde anche in tema di vendita rateale con patto di riservato dominio (art. 1523 cod.civ.) tale rischio è posto in capo alla parte acquirente che non può dirsi ancora proprietaria del bene (Rescio, La traslazione del rischio contrattuale nel leasing, Milano, 1989, p.247). Da siffatte considerazioni è stata desunta in giurisprudenza la natura non vessatoria della pattuizione con la quale vengono posti in capo all'utilizzatore i rischi per il deterioramento o il perimento del bene: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1266/97.
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nota3

La clausola, assolutamente diffusa nella prassi negoziale, non appare a tutti valida. Giova rimarcare come il fornitore non sia un soggetto estraneo all'utilizzatore. Costui infatti tratta con il primo e lo individua come parte contrattuale all'esito della fase preliminare, dopo aver scelto il bene e pattuito prezzo e condizioni del contratto. Non pare dunque fuori luogo che le azioni usualmente competenti all'acquirente siano esercitate direttamente dall'utilizzatore (Clarizia, I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, Torino, 1989, p.91; Monticelli, Il leasing. I contratti atipici, in I contratti in generale, a cura di Alpa e Bessone, in Giur. sist. di dir.civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1991, p.164). Dubbi caso mai si pongono con riferimento a clausole che abbiamo quale effetto quello di escludere del tutto la garanzia per il concedente, ciò che evidentemente ha a che fare con il rapporto tra concedente ed utilizzatore (e non quello tra fornitore e utilizzatore (o tra il primo ed il concedente). Si pensi al caso della sussistenza di vizi taciuti in mala fede (art. 1579 cod.civ.) o di quei difetti che possono mettere a repentaglio la salute fisica di chi utilizza il bene (art. 1580 cod.civ. ). Tali pattuizioni potrebbero risultare ammissibili limitatamente alle ipotesi in cui l'utilizzatore avesse comunque la posibilità di agire quantomeno nei confronti del fornitore (De Nova, cit., p.219; Ferrarini, La locazione finanziaria, Milano, 1977, p.87). Cfr. in giurisprudenza Cass. Civ. Sez. II, 854/00, a mente della quale, nel giudizio instaurato per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, sarebbe sempre richiesto l'intervento del concedente ravvisandovi un litisconsorzio necessario.
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nota4

Nel senso della illiceità della pattuizione che abbia quale effetto quello di escludere la garanzia, cfr. De Nova, cit., p.203; Ferrarini, cit., p.114.
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nota5

Buonocore, cit., p.1621; Santoro Passarelli, Variazione penalistica sul leasing, in Riv.trim. di dir. e proc.civ., 1986, p.373.
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Bibliografia

  • BUONOCORE, I contratti di leasing, Milano, I contratti d'impresa, 1993
  • CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, Torino, 1989
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • FERRARINI, La locazione finanziaria , Milano, 1977
  • FERRARINI, La locazione finanziaria, Torino, Tratt. Rescigno, 1984
  • RESCIO, La traslazione del rischio contrattuale nel leasing, Milano, 1989
  • SANTORO PASSARELLI, Variazione penalistica sul leasing, Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1986

Prassi collegate

  • Quesito n. 401-2014/T, Soppressione di agevolazioni e applicabilità dell’art. 35, comma 10-ter 1 legge n. 220/2010

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