E' il contratto di leasing avente ad oggetto beni immobili (siano essi già costruiti, siano essi di futura realizzazione o completamento) soggetto alla formalità della trascrizione? Di per sè essa non si paleserebbe indispensabile, nel senso che l'
art.2643 cod.civ. non menziona tale specie contrattuale tra quelle da assoggettare a tale formalità. E' d'altronde vero che il leasing non è uno schema negoziale legalmente tipizzato. Per il vero la dinamica giuridica dello stesso risulta assimilabile per certi versi a tipologie quali
la vendita con riserva della proprietà nota1 ovvero la
locazione con patto di futura vendita nota2 .
Sia in un caso, sia nell'altro appare evidente come possa considerarsi ragionevole la soluzione di procedere alla trascrizione del contratto. E' appena il caso di rammentare come la locazione eccedente il novennio sia soggetta a trascrizione ai sensi del n.8 dell'art. 2643 cod.civ.
apri. Nella prassi è proprio con riferimento a tale limite di durata che suole procedersi all'esecuzione dell'adempimento presso l'Ufficio del Territorio competente.
Note
nota1
Mirabelli, Il leasing e il diritto italiano, in Banca, borsa e titoli di credito, 1974, I, p.228.
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nota2
Clarizia, I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, Torino, 1989, p.143; Bausilio, Contratti atipici, Padova, 2002, p.115.
top2Bibliografia
- BAUSILIO, Contratti atipici, Padova, 2002
- CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, Torino, 1989
- MIRABELLI, Il leasing e il diritto italiano, Banca borsa, I, 1974