Rischi a carico dell’utilizzatore nel leasing finanziario. (Cass. Civ., Sez. II, n. 16235 del 25 luglio 2011)

L’operazione di leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura. Deriva che l’eccezione dell’utilizzatore di inadempimento dell’obbligazione di consegna non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversa sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, in quanto contrastanti con l’obbligazione del concedente di procurare all’altra parte il godimento del bene. Ne consegue che deve essere confermato l’inadempimento a carico del concedente che non ha acquistato il veicolo oggetto del contratto non avendo verificato l’identità del vero proprietario del mezzo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'esito della pronunzia in esame, fondata sulla considerazione dell'elemento causale complesso della negoziazione che consiste nello stesso tempo (e senza che si dia la possibilità di scindere i due aspetti) sia nella funzione di finanziamento, sia in quella di fornitura (acquisizione prima a titolo di locazione, indi di cessione onerosa) del bene che ne costituisce l'oggetto ultimo. Invalida dunque la clausola che ponesse a carico dell'utilizzatore il rischio per la mancata consegna del bene oggetto del leasing, dovendo dunque lo stesso continuare a pagare i canoni al concedente.

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