Fallimento del concedente (contratto di leasing)




L'ipotesi del fallimento del concedente non pone solitamente speciali problemi. Il rapporto proseguirà tra utilizzatore e curatela. Nelle mani di quest'ultima l'utilizzatore provvederà a corrispondere i canoni periodici. Altrettanto è a dirsi per il versamento dell'importo dovuto a fronte dell'esercizio del diritto di opzione finale funzionale al trasferimento della proprietà del bene oggetto della contrattazione. Queste conclusioni, fondate sul modo di disporre del II comma dell'art.73 l.f. , dettato in tema di vendita rateale con patto di riservato dominio, sono state revocate in dubbio da una recente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 5552/03 ). E' stato infatti osservato come nel caso considerato il curatore ben potrebbe, ai sensi del I comma dell'art.72 l.f. , avvalersi della facoltà di optare per lo scioglimento del contratto. La norma citata possiede indubbiamente una portata del tutto generale con riferimento ai casi in cui nei contratti di scambio il trasferimento della proprietà del bene che ne costituisce l'oggetto ha luogo in un tempo successivo rispetto a quello del perfezionamento del vincolo. Appare evidente come questa soluzione risulti assolutamente penalizzante per l'utilizzatore, il quale sarebbe tenuto a restituire il bene al curatore.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Fallimento del concedente (contratto di leasing)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti