Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 547 art. 7


TITOLO I Disposizioni generali - CAPO III Obblighi dei costruttori e dei commercianti
1. Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
2. Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
(Comma aggiunto dall'art. unico, L. 2 maggio 1983, n. 178)
3. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390 (Comma aggiunto dall'art. unico, L. 2 maggio 1983, n. 178)

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