Può l'utilizzatore di un bene concesso in leasing (traslativo) essere considerato quale soggetto responsabile a titolo precontrattuale? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3362 del 13 febbraio 2014)

In ordine ai contratti di leasing traslativo, i poteri dell'utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di dominio utile, tale da rendere inaccettabile, perché non conforme alla natura del contratto e della operazione economica sottostante al contratto in questione, il principio per cui l'utilizzatore non potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale, o per responsabilità contrattuale od aquiliana, in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto stesso.
Nel leasing traslativo l'utilizzatore può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La società A, proprietaria di un lotto di terreno finitimo a quello della società B (che conduce in leasing, quale utilizzatrice, un capannone industriale) conviene in giudizio B unitamente alla proprietaria C dell'immobile per l'ingiustificata interruzione di trattative finalizzate alla costituzione di una servitù reciproca lungo la linea di confine tra i fondi. Nel giudizio di merito era stata esclusa
La Cassazione si intrattiene delineando la legittimazione passiva della società A sulla scorta del difetto, in capo a costei, di titolarità della proprietà che avrebbe resa possibile la negoziazione. La S.C. ribalta questo esito, sulla scorta della considerazione della posizione dell'utilizzatore quasi fosse un "utilista" per tale intendendosi il titolare del c.d. dominium utile in contrapposizione al dominium directum di medievale memoria. La somma delle facoltà, dei poteri e dei diritti attribuiti al conduttore-utilizzatore consente di configurare la di lui posizione quasi fosse quella del proprietario del bene.

Aggiungi un commento