Codice Civile art. 1585


GARANZIE PER MOLESTIE
1. Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l' uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
2. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.

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