Fallimento dell'utilizzatore (contratto di leasing)



L'ipotesi del fallimento dell'utilizzatore produce effetti non univocamente interpretati. Secondo un'opinione risalente si sarebbe dovuto applicare l'art. 80 l.f. , dettato in tema di locazione di beni immobili. Sarebbe spettato al curatore decidere se proseguire nel rapporto contrattuale oppure se sciogliere il vincolo. Più recentemente si è fatta strada l'idea secondo la quale sarebbe più appropriato applicare l'art. 72 l.f. . La norma prevede la semplice sospensione dei contratti pendenti, avendo il curatore la facoltà di proseguire il rapporto nota1. Quale valenza possiede la pattuizione intercorrente tra il fornitore ed il concedente che preveda, nell'ipotesi di insolvenza dell'utilizzatore, l'obbligazione in capo al primo di riacquistare il bene oggetto del contratto? A tale interrogativo la giurisprudenza ha risposto qualificando la clausola in chiave di garanzia fidejussoria (Cass. Civ. Sez. III, 15199/05 ).

Note

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Cfr. Bausilio, Contratti atipici, Padova, 2002, p.121. Questa interpretazione è stata oggetto di critica in dottrina, in relazione al fatto che non può considerarsi pendente un contratto di leasing, quando il concedente abbia già eseguito la sua prestazione: il finanziamento, infatti, è già stato erogato e quindi il contratto può senz'altro considerarsi concluso (Clarizia, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Torino, 1999, p.412). A questa critica può però obiettarsi sostenendo che il rapporto possa ancora considerarsi pendente in analogia con quanto avviene nella vendita a rate.
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Bibliografia

  • BAUSILIO, Contratti atipici, Padova, 2002
  • CLARIZIA, Torini, Comm. cod. civ. dir. da Cendon, 1999

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