Cass. civile, sez. II del 1992 numero 1073 (01/02/1992)


La dichiarazione del testatore e la menzione che il notaio deve farne nel testamento pubblico della causa impeditiva della sottoscrizione dell' atto non deve essere espressa con una forma particolare o in termini tassativamente determinati. Pertanto, quando sorgano contestazioni sul significato della dichiarazione così come riportata nell' atto, spetta al giudice del merito il potere di procedere alla sua interpretazione e all' accertamento dell' esistenza dell' impedimento dichiarato, al fine di stabilire se il suo contenuto soddisfi obiettivamente l' esigenza contemplata dalla legge (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la dichiarazione di analfabetismo del testatore corrispondeva ad una reale situazione dello stesso, la quale concretava un impedimento oggettivo a sottoscrivere l' atto e che a tale conclusione non contraddiceva la marginale capacità di riproduzione eventualmente con l' ausilio di un modello dei segni grafici del proprio nome e cognome.

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