Cass. Civ., sez. II, n. 26258/2008 Olografia e intervento del terzo nel testamento.

In materia di testamento olografo, il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 c. c. non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore; la nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà.



Commento

Non ogni intervento di scritturazione da parte di soggetto diverso dal testatore è in grado di invalidare il testamento olografo, bensì soltanto quello che determina l'insorgenza del dubbio circa la riconducibilità delle disposizioni al volere dell'ereditando. Determina dunque il venir meno del requisito dell'olografia l'inserzione di parole nel corpo dello scritto di ultima volontà, ma non la scritturazione di frasi susseguenti alla sottoscrizione dello stesso, le cui disposizioni siano prive di interpolazioni ad opera del terzo.

Aggiungi un commento