Codice di Procedura Civile art. 216


ISTANZA DI VERIFICAZIONE
1. La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, ponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparizione.
2. L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.

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