Cass. Civ., sez. II, n. 7475/2005. Azione di accertamento dell'inesisitenza del testamento.

Qualora sia fatta valere in giudizio la falsità di un testamento, l'azione di accertamento dell'inesistenza dell'atto soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall'art. 606 c.c. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento. L'onere della proposizione dell'istanza di verificazione del documento contestato (nella fattispecie la scheda olografa) incombe su colui che lo fa valere, vale a dire in capo all'erede testamentario, il quale in tal modo dovrà provare il fondamento del titolo dal quale ritrae la propria qualità ereditaria.

Commento

La pronunzia in esame fa applicazione del principio posto dall'art.606 cod.civ. in tema di nullità testamentaria all'ipotesi della falsità della scheda olografa. Si segnala la portata innovativa dell'orientamento in forza del quale il procedimento di verificazione rinverrebbe applicazione in riferimento ad una scrittura confezionata da un soggetto (l'ereditando) diverso dalle parti in causa. Nel senso invece che il procedimento di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c. si applichi soltanto alle scritture provenienti dalle parti processuali cfr. Cass. Civ., 16362/2003.

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