Appello di Trieste, sez. I del 2017 numero 207 (06/06/2017)



Deve affermarsi la necessità di far accertare a un notaio, ai fini della trascrizione nel registro, la sottoscrizione del processo verbale di accordo di negoziazione assistita in materia familiare, ad esempio in tema di separazione, che contenga al suo interno un trasferimento di diritti immobiliari, laddove la particolarità della materia relativa alla trascrizione, e gli interessi di natura pubblica sottesi alla sua disciplina, non può consentire che la semplice equiparazione tra l’accordo di negoziazione ed i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione possa essere interpretata come una deroga ad un principio codicistico fondamentale del nostro ordinamento laddove la legge non conosce deroghe espresse alla regola della previa autentica delle scritture private ai fini della trascrizione.

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