Codice di Procedura Civile art. 807


COMPROMESSO
1. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
2. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
(Articolo così sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. 02 febbraio 2006, n. 40)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 807"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti