CAPACITA' DELL'EMANCIPATO 1. L' emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l' ordinaria amministrazione.
2. Il minore emancipato può con l' assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
3. Per gli altri atti eccedenti l' ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l' autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell' articolo 375 l' autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
4. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell' ultimo comma dell' articolo 320.