Codice Civile art. 424


TUTELA DELL' INTERDETTO E CAUTELA DELL' INABILITATO

1. Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
2. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell' interdicendo e del curatore provvisorio dell' inabilitando a norma dell' articolo 419. Per l' interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
3. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408
(Il III comma è stato così modificato dall' art.7 della l. 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del Capo I , relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427,429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali)

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