Codice Civile art. 180


AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE
1. L' amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
2. Il compimento degli atti eccedenti l' ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano i diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

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