Cass. Civ., Sez.I, 3 marzo 2010 n.5152. Distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione e rilevanza dell'oggetto sociale.

Non v'è coincidenza tra la nozione di ordinaria e straordinaria amministrazione riferita agli atti da compiersi nell'interesse dei soggetti incapaci di agire (ai sensi degli artt. 320, 374, 394 cod.civ.) ed analoga nozione, riferita tuttavia all'ambito dei poteri facenti capo ai titolori dei poteri di amministrazione di una società. La distinzione in parola infatti deve essere ancorata all'oggetto sociale, indipendentemente dall'importanza economica e della natura giuridica dell'attività svolta.
Vanno pertanto annoverati tra gli atti di competenza dell'organo amministrativo tutti quegli atti che rientrano nella gestione della società, mentre eccedono i poteri dello stesso quelli che comportano (come gli atti di disposizione o di alienazione dell'azienda sociale) una modifica della struttura dell'ente, dunque eccedenti rispetto all'oggetto sociale.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia in considerazione pone in relazione problematiche ordinariamente distinte. Un conto è infatti la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione, altra cosa è discernere tra atti rientranti ed atti estranei rispetto all'oggetto sociale.

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