Codice Civile art. 1108


INNOVAZIONI E ALTRI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIO AMMINISTRAZIONE
1. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
2. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l' ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all' interesse di alcuno dei partecipanti.
3. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
4. L' ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1108"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti