Codice Civile art. 397


EMANCIPATO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA COMMERCIALE

1. Il minore emancipato può esercitare un' impresa commerciale senza l' assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.
2. L' autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d' ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
3. Il minore emancipato, che è autorizzato all' esercizio di un' impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l' ordinaria amministrazione, anche se estranei all' esercizio dell' impresa.

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