Cass. civile, sez. II del 1994 numero 5081 (25/05/1994)


Poiché il creditore è legittimato ad esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito, il relativo accertamento resta presupposto indefettibile di tale azione, senza che sia però necessario che il creditore proponga separata e specifica domanda per far valere il proprio credito, potendo il giudice accogliere la domanda revocatoria solo ove abbia accertato l'esistenza del credito garantito.

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