Praticabile l’azione revocatoria se il bene è già stato pignorato dallo stesso creditore? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3179 del 18 febbraio 2016)

E’ legittima l’azione revocatoria proposta dal creditore contro la vendita del bene immobile del debitore dopo il trasferimento di proprietà e prima della relativa trascrizione dovendo riconoscergli l’interesse ad agire, vale a dire a ottenere un’utilità che non può essere conseguita se non con la proposizione di una domanda giudiziaria. Si osserva, infatti, che, in caso di accoglimento dell’opposizione, il creditore vedrebbe caducarsi gli effetti del pignoramento promosso nei confronti del debitore senza certezza di poter procedere utilmente a nuovo pignoramento sul medesimo bene ma nei confronti del nuovo proprietario in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dell’art. 2901 c.c. o, quanto meno, della già avvenuta proposizione della domanda di revocazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può non concordare con il ragionamento della S.C.
Nel caso di specie il pignoramento del bene da parte del creditore che successivamente ha agito anche in revocatoria ordinaria era stato contestato dal debitore, il quale aveva proposto opposizione agli atti esecutivi. Non pago di ciò, costui aveva anche provveduto a vendere la propria quota parte del bene alla moglie, previo scioglimento della comunione legale intercorrente tra essi coniugi. La domanda giudiziale portante revocatoria era stata trascritta anteriormente alla trascrizione dell'atto di cessione del bene, peraltro stipulato: l'utilità della stessa ed il conseguente interesse ad agire del creditore è palese. Come infatti potrebbe proteggersi costui nell'ipotesi in cui l'opposizione proposta dal debitore nella fase esecutiva vedesse quest'ultimo vittorioso?

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