Il credito nascente da legato matura al tempo dell'apertura della successione e ben può fondare ’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23666 del 19 novembre 2015)

Il credito scaturente da legato del quale sia controversa la validità, quale credito litigioso, legittima il legatario all'azione revocatoria contro l'atto dispositivo del debitore, a tal fine dovendosi ritenere il credito sorto nel momento di apertura della successione e non nel momento in cui è divenuto liquido ed esigibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se la disposizione a titolo particolare mortis causa risulta controversa (sia in riferimento all' an, sia al quantum). In ogni caso il legatario è titolare di una situazione giuridica attiva la cui origine deve individuarsi nel tempo dell'apertura della successione e che, ancorchè potenziale, è sufficiente a legittimarlo in ordine all'azione revocatoria.

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