Azione revocatoria avverso la donazione effettuata in favore di figli minori. Conflitto di interessi e nomina di curatore speciale. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 8438 del 5 aprile 2018)

Il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l’interesse proprio del rappresentante rispetto all’atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato. La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto e non in astratto ed ex ante, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. La revocatoria della donazione fatta dal debitore ai figli resta valida anche se nel giudizio non è stato nominato un curatore speciale per i minori: è esclusa, infatti, l'esistenza di un conflitto di interessi quando le posizioni delle parti risultano coincidenti nel sottrarre il bene all'azione del creditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione sottoposta all'attenzione della S.C. è invero peculiare: può o meno configurarsi un conflitto di interessi tra genitore e minore d'età tale da rendere indispensabile la nomina di un curatore speciale nell'ambito del giudizio promosso dal creditore il quale abbia svolto azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di donazione posto in essere dal padre a vantaggio del figlio? La risposta è negativa: le posizioni delle parti dell'atto liberale risultano invero qualificate da un interesse coincidente e consistente nella sottrazione del bene all'apprensione del creditore che abbia promosso l'azione.

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