Cass. civile, sez. VI-III del 2018 numero 8438 (05/04/2018)




Il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l’interesse proprio del rappresentante rispetto all’atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato. La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto e non in astratto ed ex ante, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. La revocatoria della donazione fatta dal debitore ai figli resta valida anche se nel giudizio non è stato nominato un curatore speciale per i minori: è esclusa, infatti, l'esistenza di un conflitto di interessi quando le posizioni delle parti risultano coincidenti nel sottrarre il bene all'azione del creditore.

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