Legge del 1978 numero 194 art. 18


Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso
della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si
considera come non prestato il consenso estorto con violenza o
minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva
l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da
sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena
è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è
minore degli anni diciotto.

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