Legge del 1978 numero 194 art. 1


Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente
legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo
aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

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