Legge del 1978 numero 194 art. 16


Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge
stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della
prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro
il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari
predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per
quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo
Dicastero.

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