Legge del 1978 numero 194 art. 9


Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è
tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed
agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico
provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o
dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della
abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire
prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al
di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al
medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e
delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare
l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e
conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in
ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste
dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione
della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli
articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione
anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale
sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la
particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla
presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

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