Legge del 1978 numero 194 art. 8


L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del
servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra
quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni
sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali
pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1,
penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le
istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i
rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere
praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione,
fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi
ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle
case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione
della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della
gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli
interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa
casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli
interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei
giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione
alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non
inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura (1).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi,
fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la
costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso
poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5
e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna
ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo
per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
ricovero.

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