Legge del 1978 numero 194 art. 11


L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali
l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico
provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale
il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e
della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare
menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

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